Cos’è il reato di maltrattamento di animali previsto dall’art. 544-ter codice penale?
Non soltanto si cerca di proteggere gli animali in maniera generica, ma attraverso la Legge n. 189/2004, che introduce il nuovo Titolo IX-Bis nel codice penale, denominato "dei reati contro l'affetto verso gli animali", si sanziona per la prima volta la cosiddetta "pratica del doping sugli animali". Questa misura è stata adottata con lo scopo di contrastare attività illecite come i combattimenti tra animali e simili, stabilendo che le medesime sanzioni previste dall'articolo 544-ter primo comma codice penale siano estese anche a coloro che somministrano agli animali sostanze nocive o proibite, o che li sottopongano a trattamenti lesivi per la loro salute.
Cosa è considerato maltrattamento di animali? quali pene
L’articolo 544-ter codice penale contempla differenti ipotesi delittuose aventi tutte quale denominatore comune il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà, oltre che la tutela dell’animale in quanto essere vivente capace di patire dolore.
Il reato può essere commesso da chiunque:
- per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale;
- sottopone un animale a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Il reato in questione è punito con la pena della reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottoponga a trattamenti che procurano un danno alla loro salute.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Dal punto di vista della condotta penalmente rilevante, perché si abbia consumazione non occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la sofferenza degli animali, poiché la norma mira a tutelarli quali esseri viventi in grado di percepire dolore. Ad esempio, il reato è integrato anche nel caso in cui l’animale venga lasciato soffrire (anche per mancanza di cure) attraverso condotte omissive consapevoli.
Per sottoposizione a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale, si intende qualsiasi azione caratterizzata da un'evidente e conclamata incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali.
Ad esempio è maltrattamento utilizzare un cane sottoponendolo a sforzi come se fosse un animale dal soma.
Ed ancora, la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile.
Soggettivamente è sufficiente la coscienza e volontà della propria condotta.
Quali circostanze aggravano il reato e cosa si rischia?
Aggrava il reato in questione la morte dell'animale. In tal caso la pena prevista per l’ipotesi base è aumentata della metà.
Un particolare: per configurarsi il reato di maltrattamenti la morte dell'animale deve essere colposa, poiché, in caso contrario, si configurerebbe il reato di uccisione di animali.
Lasciare il proprio cane in auto per ore è reato
Sul punto e in base a quanto detto sopra, occorre premettere che il reato scatta indipendentemente dalla prova di una effettiva lesione o dalla volontà di procurarla da parte del proprietario, contando invece la semplice e consapevole potenzialità lesiva della condotta.
Nell’esempio prospettato l’animale risulterebbe maltrattato perché costretto a resistere in condizioni d’aria insufficienti.
Per di più, tale condizione fisiologica potrebbe arrecare all’animale una lesione in concreto come ad esempio lo stato d’ansia e paura, poiché tenere un cane chiuso all’interno di una automobile per ore è un comportamento assolutamente incompatibile con la natura dell’animale.
Alcuni esempi di maltrattamenti di animali che si possono ricavare dalla giurisprudenza
- lasciare un cane chiuso in macchina per ore
- La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio
- L’impiego di uccelli nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli artt. 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
- Somministrare ad animali vaccini vietati
- utilizzare animali vivi come esca per la pesca sportiva, ad esempio, piccioni vivi quale esca per la pesca del pesce siluro
- utilizzare un collare elettronico che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza
Cosa fare per evitare la condanna?
Per evitare la condanna il proprietario dovrebbe prendere alcune precauzioni come:
- parcheggiare in una zona d’ombra
- garantire un ricambio d’aria lasciando il finestrino semi aperto
- non prolungare troppo la propria assenza
- mantenere il controllo visivo sull’autoveicolo con a bordo l’animale
È possibile il riconoscimenti della particolare tenuità del fatto?
al di fuori dei casi in cui l’autore del fatto abbia agito per motivi abietti o futili o con crudeltà nei confronti dell’animale, se ha agito in buona fede, e quindi per semplice negligenza piuttosto che con la deliberata volontà di infierire sull’animale, allora è possibile applicare la particolare tenuità del fatto.
In casi del genere è evidente quindi l’importanza di una difesa tecnica qualificata per lo studio della migliore strategia difensiva possibile (CONTATTACI).