Il reato di lesioni personali: cos’è e le pene previste

Cos’è il reato di lesioni personali previsto dall’art. 582 codice penale

In questo articolo ci addentriamo nell'esplorazione degli aspetti fondamentali del reato di lesioni personali, disciplinato dall'articolo 582 del codice penale, il quale si pone a difesa dell'integrità fisica e psichica dell'individuo vittima di una aggressione. L'art. 589-bis c.p. sanziona penalmente chiunque si renda artefice, con piena volontà, di azioni capaci di infliggere al soggetto ricevente un danno fisico o psicologico. Si tratta di un reato che non prevede una modalità esclusiva di commissione, pertanto la sua realizzazione può avvenire attraverso qualsiasi gesto o mezzo capace di nuocere alla salute fisica o mentale altrui. Il reato di lesioni personali si perfeziona nel momento in cui si verifica l'evento caratteristico, ovvero l'apparire di un disturbo fisico o psichico nella vittima, direttamente connesso all'azione illecita. Nel contesto giuridico, per "malattia" si intende qualunque alterazione dello stato di salute o malfunzionamento che necessiti di trattamenti, attenzioni o misure preventive per la guarigione o per prevenire rischi futuri. Questa condizione patologica può manifestarsi tanto a livello fisico quanto mentale. Ai fini della configurabilità del delitto in questione è essenziale che l'autore abbia la consapevolezza e l'intento di compromettere l'integrità fisica o psicologica altrui. L'art. 582 c.p., tuttavia, disciplina, al contempo, due tipologie di lesione personale: quella lieve e quella lievissima. Il comma 2 della norma in esame disciplina le “lesioni lievissime", procedibile soltanto a querela di parte, e che si configura nel caso in cui dalla condotta criminosa sia derivata, ai danni del soggetto passivo, una malattia di durata non superiore ai venti giorni, in assenza, tuttavia, di una delle circostanze aggravanti indicate agli articoli 583 e 585 del Codice Penale, fatta eccezione per quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'art. 577 c.p. Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell'art. 582 c.p. e del comma 1 dell'art. 583 c.p., qualora l'agente abbia cagionato una malattia di durata superiore a venti giorni ma inferiore a quaranta, si parla, invece, di “lesioni lievi", e in questo caso il reato è procedibile d'ufficio.

 

Quali circostanze aggravano il reato di lesioni personali

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

 

Le pene previste per il reato di lesioni personali

Lesioni fino a venti giorni di malattia: la reclusione da sei mesi a tre anni. Le lesioni personali sono "gravi" e si applica la reclusione da tre a sette anni:

  • se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  • se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
  • se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.

Le lesioni personali sono invece "gravissime" e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

  • una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  • la perdita di un senso;
  • la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
  • la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
  • l'aborto della persona offesa.

Infine, la pena base è aumentata:

  • fino a 1/3 nel casi di circostanze comuni previste dall’art. 61 c.p.;
  • da un terzo alla metà se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576;
  • fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi; o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

 

In casi del genere è evidente quindi l’importanza di una difesa tecnica qualificata per lo studio della migliore strategia difensiva possibile

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