La disciplina dell’omicidio stradale previsto dall’art. 589-bis codice penale
L'introduzione del reato di omicidio stradale con la legge n. 41 del 23 marzo 2016 rappresenta un passo cruciale nella tutela della vita umana sulle nostre strade. Questo reato, disciplinato dall’art. 589-bis codice penale, che chiunque può commettere, prevede la responsabilità penale non solo dell'individuo alla guida ma anche di coloro che, per la posizione occupata, hanno il dovere di garantire la sicurezza stradale. Si tratta di un reato di danno: affinché si configuri è indispensabile che vi sia una lesione effettiva alla vita delle persone, ben più che una mera esposizione al rischio. L'omicidio stradale sottolinea l'importanza primaria della salvaguardia della vita umana e richiama tutti alla responsabilità di azioni consapevoli e sicure sulle strade. Sotto il profilo soggettivo è un reato colposo in quanto l'elemento psicologico è costituito dalla colpa specifica, che ricorre quando l'evento (morte), anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L'idea di responsabilità per colpa si fonda sul presupposto che solo gli eventi che si sono effettivamente verificati a causa della violazione di una norma precauzionale, mirata proprio a scongiurare quel rischio, possono essere attribuiti alla negligenza dell'individuo. Non è quindi ogni conseguenza imprevista ascrivibile per colpa, ma solo quelle direttamente legate all'infrazione della normativa di sicurezza in questione. Il reato raggiunge la sua piena realizzazione nel tragico istante in cui si verifica l'evento letale. La chiarezza di tali principi sottolinea l'importanza di aderire scrupolosamente alle norme cautelari stabilite, evidenziando come la prevenzione sia fondamentale non solo per evitare gravi conseguenze legali ma soprattutto per proteggere la vita umana. La responsabilità personale nell'osservanza delle regole diventa così un pilastro fondamentale nella costruzione di una società più sicura e rispettosa della vita.
Cosa si rischia e qual è la pena per l'omicidio stradale
L’articolo 589-bis codice penale prevede differenti ipotesi di reato a secondo della conseguenze che ne sono derivate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, che si possono riassumere come segue:
- In caso di morte la pena base da tenere in considerazione è della reclusione da 2 a 7 anni (I comma);
- Se il conducente si è posto alla guida con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l (art. 186 comma 2 lett. b) del codice della strada) la pena base è della reclusione da 5 a 10 anni – c.d. (IV comma);
- Se il conducente si è posto alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in condizioni di alterazione psico-fisica “conseguente all’assunzione” di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 186 c. 2 lett. c; e 187 del codice della strada) la pena base è della reclusione da 8 a 12 anni – c.d. (II comma).
La pena da 5 a 10 si applica anche all’omicidio stradale come conseguenza di una guida imprudentemente pericolosa, ovvero:
- superare specifici limiti di velocità: non inferiore a 70 Km/h o di almeno 50 Km/h, rispettivamente in “centro urbano” e su “strade extraurbane”;
- attraversare un’intersezione con il semaforo rosso o circolare contromano;
- effettuare un’inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi, o un sorpasso azzardato, in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua.
La pena da 8 a 12 anni si applica pure anche all’omicidio commesso dal “conducente” che eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, ai sensi dell’art. 186-bis c. 1 lett. b), c) e d) del codice della strada, che versi in stato di ebbrezza intermedia, con tasso alcolemico da 0,81 a 1,5 g/l, ai sensi dell’art. 186 c. 2 lett. b) del codice della strada. Trattasi di una fattispecie di reato che richiede, perché si abbia consumazione, che il veicolo utilizzato per il trasporto di cose e persone abbia una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, esempio, o comunque si tratti di autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere è superiore a otto.
In caso di omicidio stradale il concorso colposo della vittima determina una diminuzione di pena per il responsabile
A tal riguardo, il comma 7 dell’art.589-bis c.p., prevede un’attenuante a effetto speciale con diminuzione di pena fino alla metà, qualora l’evento letale non sia “esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”, ma anche di altre circostanze. L'attenuante speciale in questione può essere riconosciuta in tutti i casi in cui la concausa dell'omicidio stradale sia costituita da un comportamento colposo della vittima, di terzi o da una qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana.
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