Il reato di stalking condominiale: cos’è e le pene previste

Cos’è lo stalking condominiale?

L'argomento dello stalking condominiale è di un'urgenza che non possiamo più ignorare. Immaginate di ritrovarvi intrappolati in una situazione in cui la vostra casa, il vostro rifugio sicuro, diventa il teatro di atti oppressivi e persecutori da parte di un vicino. Dobbiamo lavorare insieme per creare ambienti in cui il rispetto reciproco sia la norma, non l'eccezione. Questo significa prendere sul serio ogni segnalazione, ascoltare con empatia le vittime e intervenire tempestivamente per fermare comportamenti inaccettabili. In questo scenario diventa cruciale sostenere le vittime di stalking attraverso servizi di supporto dedicati e accessibili. Infatti spesso chi soffre in silenzio si sente isolato e senza vie d'uscita. È dovere della comunità intera assicurarsi che nessuno debba affrontare da solo queste sfide. In tale contesto lottare contro lo stalking non è solo un dovere legale, ma anche morale, e la prevenzione attraverso l'educazione è un investimento nel benessere collettivo che non possiamo permetterci di trascurare. Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali del reato, lo stalking condominiale è un delitto non contemplato espressamente dal codice penale ma elaborato dalla giurisprudenza, e la sua disciplina la si può ricavare dall’art. 612-bis del codice penale, che prevede il reato di atti persecutori in generale, introdotto con il D.L. 23.2.2009 n. 11. L’art. 612-bis c.p. punisce le condotte persecutorie idonee a turbare le normali abitudini di vita, o a provocare uno stato di ansia o di paura, tale da ingenerare nella vittima un grave disagio psichico o fisico, o a determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di un prossimo congiunto. Il reato di stalking condominiale, quindi, rispetto alla fattispecie base, è caratterizzato dalla circostanza che l’autore del reato e la vittima sono vicini di casa.

 

 

Quando c'è stalking: gli elementi costitutivi del reato

L’art. 612-bis c.p. tutela differenti interessi, definiti in questo ambito beni giuridici. Questi sono, non solo la libertà morale della persona intesa come tranquillità e/o serenità psicologica, ma anche la salute psico-fisica e l’integrità individuale della vittima. Il reato in questione può essere commesso da chiunque nel senso che non è richiesto che l'autore del reato abbia speciali requisiti o qualità personali, o ricopra determinati ruoli. Il delitto in parola è un reato abituale poiché le minacce o le molestie devono essere reiterate nel tempo affinché si abbia consumazione. Ciò comporta che la condotta va valutata complessivamente in quanto condotte in sé non punibili autonomamente potrebbero invece risultare rilevanti ai fini dell'integrazione del reato di stalking. Per minaccia si intende la prospettazione ad altri di un male futuro e ingiusto per  volontà dell'autore del reato, idoneo ad alterare lo stato psichico della vittima. Inoltre, sempre sotto il  profilo oggettivo, affinché si concretizzi il delitto in parola è necessario che alla reiterazione delle condotte di minaccia o molestia segua almeno uno dei tre eventi descritti dalla norma, ovvero:

  • un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
  • un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
  • costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Per tale ragione il reato di stalking è un delitto d’evento. Con il concetto di perdurante e grave stato di ansia o di paura per la propria incolumità ci si riferisce ad eventi che destabilizzano la serenità e l'equilibrio psicologico della vittima. Più nello specifico per ansia si intende una condizione di apprensione e/o di inquietudine. Per paura si intende quello stato emotivo in cui si alimenta il timore di subire un male. Per ultimo, l’evento di costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, locuzione con la quale si fa riferimento a modi di comportamento dell'individuo. Infine, dal punto di vista soggettivo, perché il reato in questione si configuri, è sufficiente il dolo generico, ovvero, la coscienza e la volontà dell'agente di reiterate le condotte previste dalla norma, oltre alla consapevolezza che il proprio comportamento causi uno degli eventi sopra descritti.

 

Cosa di rischia per stalking?

L’art. 612-bis c.p. punisce il reato di stalking con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

La pena è aumentata fino a 1/3 se il fatto è commesso:

  • dal coniuge, anche separato o divorziato;
  • da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
  • se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso:

  • a danno di un minore;
  • a danno di una donna in stato di gravidanza;
  • a danno di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • con armi o da persona travisata.

 

Alcuni esempi di stalking condominiale

Tornando allo specifico argomento del reato di stalking condominiale, questo è integrato anche da comportamenti che possono consistere nel disturbare costantemente i vicini con confusione e fragore. Ma non solo! Il reato in questione è stato ravvisato anche nella condotta del condomino consistente nell'abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni, nel danneggiamento di autovetture, nel versamento di acido muriatico dei locali comuni, nell'immissione di suoni ad alto volume, nella pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi e nell'inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali.

 

Ulteriori forme di stalking

Il rato è configurabile pure quando l’autore del reato:

  • reiteratamente telefona alla persona offesa presso il luogo di lavoro trasmettendo messaggi dal contenuto ingiurioso e con riferimenti espliciti alla vita sessuale, così cagionando un grave e perdurante stato d'ansia;
  • pedina sistematicamente la vittima, si apposta per controllarla, ingenerando nella medesima un continuativo stato di preoccupazione ed una modificazione delle normali abitudini di vita;
  • diffonde messaggi funzionali a umiliare due coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare la vita sessuale della moglie come aperta a soggetti estranei;
  • stalking telefonico, stalking sul lavoro ecc.

 

In casi del genere è evidente quindi l’importanza di una difesa tecnica qualificata per lo studio della migliore strategia difensiva possibile (CONTATTACI).

 

 

 

 

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