Quadro normativo previsto dall’art. 73 dpr n. 309/1990 per lo spaccio di lieve entità
La base legislativa per l'illecito in discussione si trova negli articoli 73 e successivi del Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti – DPR n. 309/1990, che costituisce il pilastro normativo essenziale in quanto regolamenta ogni tipologia di reato che assume rilevanza penale ai sensi dello stesso Testo Unico. Secondo il V comma della norma, lo spaccio è di lieve entità:
- il quantitativo ceduto è ridotto;
- manca un’organizzazione di mezzi e di persone;
- lo spaccio sia soltanto occasionale e sporadico anziché sistematico, abituale e professionale.
Ma cosa significa con precisione? è previsto un limite quantitativo? La legge non definisce gli esatti limiti di peso delle sostanze stupefacenti che rientrano nel piccolo spaccio ma fornisce solo alcune indicazioni generali che consentono di ravvisare il fenomeno della lieve entità, con riguardo ai mezzi, modalità e circostanze dell’azione compiuta dal pusher, nonché alla qualità e quantità delle sostanze» cedute. È un riferimento evidentemente insufficiente perché non fornisce un parametro numerico prestabilito. in assenza di esso, il giudice deve valutare tutti gli elementi del caso concreto come, ad esempio:
- il numero di dosi confezionate;
- il luogo in cui è avvenuto lo spaccio;
- La condotta tenuta dallo spacciatore;
- i mezzi di locomozione che ha utilizzato;
- i modi di occultamento della droga;
- le persone che hanno ricevuto le sostanze.
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La quantità di droga nello spaccio di lieve entità secondo l’art. 73 comma quinto dpr n. 309/1990
Come abbiamo già detto nel paragrafo precedente, L’art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990 non prevede espressamente un limite di quantità di droga al di sopra del quale la condotta di spaccio è grave. Tale lacuna è stata colmata dalla giurisprudenza che ha fissato con chiarezza le soglie al di sotto delle quali potrebbe ravvisarsi la fattispecie attenuata del piccolo spaccio. In particolare, i valori ponderali, cioè il peso delle sostanze espresso in grammi che consentono al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità sono: 101,5 grammi di hashish, 108,3 grammi di marijuana, 28,4 grammi di eroina e 23,66 grammi di cocaina. Pertanto, quando si è in presenza di un dato ponderale (quantità) non particolarmente significativo, cioè di un peso che non supera i suddetti limiti, l’illecito penale è pienamente compatibile con un’attività di piccolo spaccio, caratterizzata da una disponibilità economica limitata e introiti ridotti per il pusher, nonché dalla possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione. In concreto, e considerando uno studio condotto dalla Corte di Cassazione esaminando 398 vicende giudiziarie in materia di spaccio di lieve entità, è emerso che il limite massimo entro il quale si può riconoscere la fattispecie attenuta è:
| Sostanza Stupefacente | Quantitativo |
| cocaina | 150 grammi |
| eroina | 107,71 grammi |
| marijuana | 246 grammi |
| hashish | 386,93 grammi |
Spaccio di lieve entità: pene previste dall’art. 73 dpr n. 309/1990
La differenza tra il più grave reato previsto dal I comma e la fattispecie attenuata contemplata dal quinto comma non è di poco conto. Infatti per le ipotesi di reato più gravi l’art. 73 comma primo DPR n. 309/1990 prevede la reclusione da un minimo di 6 a un massimo di 20 e la multa da 26.000 a 260.000 euro. Per i fatti considerati di lieve entità previsti dal quinto comma dell’art. 73 DPR n. 309/90, invece, la norma prevede una pena detentiva da 6 mesi a 5 anni e una multa da 1.032 a 10.329 euro.
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FAQ: Spaccio di Lieve Entità (Art. 73 comma 5)
1. Cosa si intende per "Lieve Entità" nello spaccio di droga?
Per lieve entità si intende una fattispecie autonoma di reato (Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90) che ricorre quando, per mezzi, modalità, circostanze dell’azione e per la qualità e quantità delle sostanze, l’offesa al bene della salute pubblica risulta di minima entità. Non conta solo il peso della droga, ma l'intero contesto dell'attività delittuosa.
2. Quali sono le pene previste per il comma 5 (lieve entità)?
Attualmente, la pena per lo spaccio di lieve entità prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro. Essendo la pena massima inferiore ai 5 anni, per questa fattispecie è spesso possibile evitare la custodia cautelare in carcere o accedere a riti alternativi e misure sostitutive (come i lavori di pubblica utilità).
3. Quanti grammi di droga servono per la lieve entità?
Non esiste una soglia fissa per legge, ma la giurisprudenza della Cassazione ha fornito orientamenti indicativi. Generalmente, si rientra nella lieve entità entro questi limiti di principio attivo (non peso lordo): Cocaina: fino a circa 150 mg (corrispondenti a circa 0,7g - 1g di sostanza pura). Eroina: fino a circa 100 mg. Cannabis (Hashish/Marijuana): fino a circa 50-100 grammi di peso lordo (valutando la percentuale di THC). Oltre queste soglie, il rischio di contestazione del comma 1 (spaccio ordinario) aumenta drasticamente.
4. Si può andare in carcere per lo spaccio di lieve entità?
Sebbene la legge preveda la reclusione, per gli incensurati o nei casi meno gravi è raro finire in carcere. Spesso il legale può richiedere la sospensione condizionale della pena, l'affidamento in prova ai servizi sociali o la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, che permette l'estinzione del reato dopo un percorso positivo.
5. Qual è la differenza tra uso personale e lieve entità?
L'uso personale (Art. 75) non è un reato ma un illecito amministrativo (comporta il ritiro della patente o del passaporto). Lo spaccio di lieve entità è invece un reato penale. La distinzione dipende da fattori come il confezionamento (dosi singole), il possesso di bilancini, somme di denaro contante ingiustificate e la quantità di principio attivo.
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