Quadro normativo previsto dall’art. 73 dpr n. 309/1990 per lo spaccio di lieve entità
In questo saggio ci immergiamo nell'analisi degli elementi in base ai quali il reato di traffico di sostanze stupefacenti previsto dall'articolo 73 DPR n. 309/1990 è ritenuto di minore gravità. La base legislativa per l'illecito in discussione si trova negli articoli 73 e successivi del Testo Unico sulle Sostanze Stupefacenti – DPR n. 309/1990, che costituisce il pilastro normativo essenziale in quanto regolamenta ogni tipologia di reato che assume rilevanza penale ai sensi dello stesso Testo Unico. Secondo il V comma della norma, lo spaccio è di lieve entità quando il quantitativo ceduto è ridotto e manca un’organizzazione di mezzi e di persone, sicché si può ritenere che lo spaccio sia soltanto occasionale e sporadico, anziché sistematico, abituale e professionale. La legge non definisce gli esatti limiti di peso delle sostanze stupefacenti che rientrano nel piccolo spaccio ma fornisce solo alcune indicazioni generali che consentono di ravvisare il fenomeno della lieve entità, con riguardo ai mezzi, modalità e circostanze dell’azione compiuta dal pusher, nonché alla qualità e quantità delle sostanze» cedute. È un riferimento evidentemente insufficiente perché non fornisce un parametro numerico prestabilito: in assenza di esso, il giudice deve valutare tutti gli elementi del caso concreto come, ad esempio, il numero di dosi confezionate, il luogo in cui è avvenuto lo spaccio, la condotta tenuta dallo spacciatore, i mezzi di locomozione che ha utilizzato, i modi di occultamento della droga e le persone che hanno ricevuto le sostanze.
La quantità di droga nello spaccio di lieve entità secondo l’art. 73 comma quinto dpr n. 309/1990
L’art. 73 comma 5 DPR n. 309/1990 non prevede espressamente un limite di quantità di droga al di sopra del quale la condotta di spaccio è grave. Tale lacuna è stata colmata dalla giurisprudenza che ha fissato con chiarezza le soglie al di sotto delle quali potrebbe ravvisarsi la fattispecie attenuata del piccolo spaccio. In particolare, i valori ponderali, cioè il peso delle sostanze espresso in grammi che consentono al giudice di ravvisare il fatto di lieve entità sono: 101,5 grammi di hashish, 108,3 grammi di marijuana, 28,4 grammi di eroina e 23,66 grammi di cocaina. Pertanto, quando si è in presenza di un dato ponderale (quantità) non particolarmente significativo, cioè di un peso che non supera i suddetti limiti, l’illecito penale è pienamente compatibile con un’attività di piccolo spaccio, caratterizzata da una disponibilità economica limitata e introiti ridotti per il pusher, nonché dalla possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione. In concreto, e considerando uno studio condotto dalla Corte di Cassazione esaminando 398 vicende giudiziarie in materia di spaccio di lieve entità, è emerso che il limite massimo entro il quale si può riconoscere la fattispecie attenuta è:
- 150 g. per la cocaina;
- 107,71 g. per l’eroina;
- 246 g. per la marijuana;
- 386,93 g. per l’hashish.
Spaccio di lieve entità: pene previste dall’art. 73 dpr n. 309/1990
La differenza tra il più grave reato previsto dal I comma e la fattispecie attenuata contemplata dal quinto comma non è di poco conto. Infatti per le ipotesi di reato più gravi l’art. 73 comma primo DPR n. 309/1990 prevede la reclusione da un minimo di sei anni a un massimo di vent'anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro. Per i fatti considerati di lieve entità previsti dal quinto comma dell’art. 73 DPR n. 309/90, invece, la norma prevede una pena detentiva da sei mesi a cinque anni e una multa da 1.032 a 10.329 euro.
In casi del genere è evidente quindi l’importanza di una difesa tecnica qualificata per lo studio della migliore strategia difensiva possibile (CONTATTACI).
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